(Statuto - art. 57)
                              Art. 57. 
 
  La Regione ha un proprio bilancio e istituisce,  nei  limiti  delle
leggi della Repubblica,  i  tributi  propri,  le  relative  procedure
amministrative di contenzioso, e le sanzioni. 
  La Regione ha demanio e patrimonio propri. 
  La  legge  regionale  disciplina  l'ordinamento   contabile   della
Regione, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle  leggi
della Repubblica.