Art. 57. La Regione ha un proprio bilancio e istituisce, nei limiti delle leggi della Repubblica, i tributi propri, le relative procedure amministrative di contenzioso, e le sanzioni. La Regione ha demanio e patrimonio propri. La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica.