(Statuto - art. 58)
                              Art. 58. 
 
  L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 
  Il bilancio di previsione e' presentato al Consiglio  entro  il  30
settembre dell'anno precedente ed e' approvato  con  legge  regionale
entro il 21 dicembre. 
  L'esercizio provvisorio  del  bilancio  puo'  essere  concesso  con
apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente  non
superiori a quattro mesi. 
  Gli enti, le aziende e le agenzie regionali presentano al Consiglio
regionale, per l'approvazione, il loro bilancio contemporaneamente al
bilancio della Regione.