Art. 58. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione e' presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente ed e' approvato con legge regionale entro il 21 dicembre. L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere concesso con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi. Gli enti, le aziende e le agenzie regionali presentano al Consiglio regionale, per l'approvazione, il loro bilancio contemporaneamente al bilancio della Regione.