Art. 59. La Giunta regionale predispone e presenta ogni anno al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali, con indicazioni di previsione, non oltre il 15 settembre. Il Consiglio regionale sottopone questa relazione all'esame dell'assemblea dei rappresentanti dei Consigli provinciali e comunali e dei comprensori della Regione. L'Assemblea puo' esprimere voti o mozioni con valore consultivo. La legge regionale regola le modalita' di convocazione e di formazione delle rappresentanze in detta assemblea.