(Statuto - art. 59)
                              Art. 59. 
 
  La Giunta regionale predispone e presenta ogni  anno  al  Consiglio
una relazione sullo  stato  di  attuazione  del  piano  o  dei  piani
regionali, con indicazioni di previsione, non oltre il 15 settembre. 
  Il  Consiglio  regionale  sottopone  questa   relazione   all'esame
dell'assemblea dei rappresentanti dei Consigli provinciali e comunali
e dei comprensori della Regione. 
  L'Assemblea puo' esprimere voti o mozioni con valore consultivo. 
  La legge  regionale  regola  le  modalita'  di  convocazione  e  di
formazione delle rappresentanze in detta assemblea.