Art. 61. Il Consiglio, attraverso la competente Commissione permanente, esercita il controllo sull'attuazione dei piani e dei programmi regionali, sull'attivita' amministrativa della Regione e degli enti, aziende e agenzie dipendenti, e sulla gestione del bilancio e del patrimonio. La Commissione deve essere sentita su tutti i progetti di legge, per consentire di verificarne la conformita' con la programmazione regionale, prima che i progetti vengano sottoposti all'esame della Commissione competente per materia.