(Statuto - art. 62)
                              Art. 62. 
 
  Il rendiconto generale della Regione, comprensivo anche  del  conto
degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione, e' presentato
dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno
dell'anno successivo e assegnato alla Commissione competente  che  ne
effettua il controllo. 
  La Commissione presenta, entro novanta  giorni,  una  relazione  al
Consiglio per l'approvazione;  il  Consiglio  approva  il  rendiconto
generale con legge entro il 21 dicembre.