(Statuto - art. 59)
                              Art. 59. 
 
  L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti appartiene alla  Giunta,
a ciascun membro del Consiglio, a ciascun Consiglio  provinciale,  ai
Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in  numero
di uno o piu' purche' con popolazione complessiva  di  almeno  10.000
abitanti che deliberino la proposta a maggioranza di  due  terzi  dei
Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale. 
  Il popolo esercita  l'iniziativa  delle  leggi  e  dei  regolamenti
regionali mediante la proposta, da parte di almeno 3.000 elettori, di
un progetto redatto in articoli. 
  Con leggi regionali sono stabilite le modalita'  per  lo  esercizio
del  diritto  d'iniziativa  da  parte  dei  cittadini,  dei  Consigli
comunali e dei Consigli provinciali.