(Statuto - art. 61)
                              Art. 61. 
 
  Ogni  disegno  di  legge  e'  presentato  secondo  le   norme   del
Regolamento interno all'Ufficio di Presidenza che  lo  trasmette  per
l'esame alle Commissioni competenti, costituite  nelle  forme  e  nei
modi di cui al Regolamento medesimo. Il disegno di legge e' approvato
dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. 
  Il  Regolamento  interno  stabilisce  procedimenti  abbreviati  per
disegni di legge per i quali e' dichiarata l'urgenza.