Art. 61. Ogni disegno di legge e' presentato secondo le norme del Regolamento interno all'Ufficio di Presidenza che lo trasmette per l'esame alle Commissioni competenti, costituite nelle forme e nei modi di cui al Regolamento medesimo. Il disegno di legge e' approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il Regolamento interno stabilisce procedimenti abbreviati per disegni di legge per i quali e' dichiarata l'urgenza.