(Statuto - art. 62)
                              Art. 62. 
 
  Il  Presidente   del   Consiglio,   entro   cinque   giorni   dalla
approvazione, invia la legge regionale  al  Commissario  del  Governo
che, salvo  il  caso  di  opposizione  da  parte  del  Governo,  deve
visitarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. 
  Il visto si ha per apposto se, entro il termine  di  trenta  giorni
dalla comunicazione della legge regionale al Commissario, il  Governo
della Repubblica non ha proposto opposizione ai  sensi  dell'articolo
127 della Costituzione. 
  Nel  caso  di  rinvio  della  legge,  ove  il  Consiglio  regionale
l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta  dei  suoi  componenti,  la
legge  stessa  e'  promulgata  se,  entro   quindici   giorni   dalla
comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la  questione
di legittimita' avanti la Corte costituzionale, o  quella  di  merito
per contrasto d'interessi davanti alle Camere.