(Statuto - art. 64)
                              Art. 64. 
 
  La legge regionale e' pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione ed entra in vigore il  quindicesimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione, salvo che non sia fissata nella legge stessa una  data
successiva al quindicesimo giorno dalla pubblicazione.