(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 61)
                              Art. 61. 

 
  Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme
atte  ad  assicurare  la  rappresentanza  proporzionale  dei   gruppi
linguistici nei riguardi della costituzione degli organi  degli  enti
stessi. 
  Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha
diritto di  essere  rappresentato  nella  giunta  municipale  se  nel
Consiglio comunale vi siano almeno due  consiglieri  appartenenti  al
gruppo stesso.