(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 64)
                              Art. 64. 

 
  Spetta  allo  Stato  la  disciplina   dell'organizzazione   e   del
funzionamento degli enti pubblici  che  svolgono  la  loro  attivita'
anche al di fuori del territorio della regione.