Testo unico-art. 53. (Decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito) Per il personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente testo unico resta ferma la decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito dalla data appresso indicata per ciascuna categoria di appartenenza ovvero, per il personale immesso in servizio successivamente alla data predetta, da quella di decorrenza degli effetti economici, salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo: Impiegati civili e operai: 1) impiegati civili di ruolo dello Stato, magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, avvocati e procuratori dello Stato, dal 1° febbraio 1918; 2) impiegati civili dei ruoli speciali transitori, successivamente trasferiti nei ruoli aggiunti, poi soppressi, dal 1° maggio 1948; 3) impiegati civili non di ruolo dello Stato, esclusi quelli assunti per periodi inferiori ad un anno e con contratto d'impiego privato e quelli a contratto locale assunti per le esigenze degli uffici italiani all'estero, dal 1° gennaio 1967; 4) operai di ruolo dello Stato, dal 1° aprile 1961; Personale militare: 5) ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, dal 1° febbraio 1918; 6) marescialli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° febbraio 1918; 7) marescialli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° luglio 1923; 8) sergenti maggiori e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, in servizio permanente, dal 1° luglio 1956; 9) vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti, in servizio continuativo, rispettivamente: dal 1° gennaio 1962, dal 1° ottobre 1961, dal 1° settembre 1961, dal 1° aprile 1963; 10) brigadieri e vicebrigadieri raffermati dell'Arma e dei Corpi predetti e graduati e militari di truppa dell'Arma e Corpi stessi che abbiano compiuto la 3ª rafferma triennale, dal 1° settembre 1948; 11) vice brigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti in ferma volontaria, dal 1° luglio 1970; 12) comandanti e capi guardia delle carceri (vecchio ordinamento), dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923; 13) nocchieri delle capitanerie di porto (vecchio ordinamento), dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923; 14) ufficiali e marescialli in servizio permanente della soppressa milizia nazionale forestale, dal 16 settembre 1926; 15) ufficiali e marescialli in servizio permanente della soppressa milizia nazionale della strada, dal 28 dicembre 1932; 16) ufficiali mutilati e invalidi di guerra in congedo, riassunti in servizio sedentario ai sensi del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1479, dal 1° gennaio 1937; 17) ufficiali e marescialli della soppressa milizia portuaria, dal 1° luglio 1939; 18) ufficiali del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° gennaio 1940, data di inquadramento in ruolo ai sensi del regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, modificato dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570; 19) sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° luglio 1961; 20) ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio a norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e dell'articolo 12, lettera b), della legge 2 aprile 1968, n. 408, dal 1° gennaio 1959; sottufficiali e militari di truppa del Corpo predetto mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 2 delle legge 6 luglio 1962, n. 888, dal 9 agosto 1962. La decorrenza dell'iscrizione dalle predette date e' subordinata al compimento, alle date stesse, di tre anni di servizio nel Corpo per i vicebrigadieri e di nove anni per gli appuntati e le guardie; in mancanza di tale requisito, l'iscrizione decorre dalla data in cui il requisito stesso e' stato conseguito; 21) militari delle categorie sopra elencate richiamati in servizio con assegni; Insegnanti e altro personale dipendente da istituti scolastici: 22) professori universitari titolari, gia' a carico dei bilanci delle universita' di cui alla tabella B) allegata al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dalla data di statizzazione delle singole universita'; 23) professori incaricati esterni di insegnamento universitario, dal 1° novembre 1961; 24) insegnanti di educazione fisica, dal 1° febbraio 1918 al 30 settembre 1923 e nuovamente dal 1° ottobre 1946, data di reinquadramento nei ruoli dello Stato; 25) insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, dal 1° ottobre 1961; 26) assistenti non di ruolo delle accademie di belle arti e dei licei artistici, accompagnatori di pianoforte dei conservatori di musica e pianisti accompagnatori delle accademie nazionali di danza, dal 1° ottobre 1961; 27) insegnanti della scuola secondaria assunti con incarico a tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1969; 28) insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari, dal 1° settembre 1942; 29) insegnanti delle scuole elementari statali, ivi compresi gli insegnanti preposti alle attivita' integrative e agli insegnamenti speciali, assunti con incarico a tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1971; 30) insegnanti con incarico a tempo indeterminato della scuola materna statale, dal 1° settembre 1971; 31) personale titolare, stabile e in prova, direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle scuole professionali, industriali e commerciali, delle scuole e istituti d'arte, degli istituti superiori di commercio, degli istituti superiori per le industrie artistiche, delle scuole superiori di architettura e delle stazioni sperimentali, dal 1° luglio 1927; l'iscrizione decorre, invece, dal 1° gennaio 1922, se detto personale, in servizio al 1° luglio 1927, trovavasi iscritto al 31 dicembre 1925 alla soppressa Cassa pensioni istituita con decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750; 32) personale di amministrazione delle universita' dei soppressi gradi VI, VII e VIII, gia' a carico dei bilanci universitari, di cui alla tabella B) allegata al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dal 7 luglio 1933; 33) personale di amministrazione delle universita' dei soppressi gradi IX e inferiori, gia' a carico dei bilanci universitari, dal 1° settembre 1940; 34) assistenti, tecnici, subalterni, infermieri e portantini degli istituti superiori universitari, gia' a carico dei bilanci universitari, dal 1° luglio 1948; 35) personale ispettivo, direttivo, insegnante e assistente delle scuole materne statali, dalla data di inquadramento nei ruoli istituiti con legge 18 marzo 1968, n. 444; Categorie particolari: 36) giudici della Corte costituzionale, dalla data del provvedimento di nomina; 37) impiegati di ruolo del Senato, dal 1° febbraio 1918; 38) impiegati di ruolo della Camera dei deputati, dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919 e nuovamente dal 1° luglio 1927; 39) ufficiali giudiziari di ruolo, dal 1° gennaio 1930; 40) aiutanti ufficiali giudiziari, dal 1° dicembre 1951; 41) funzionari del Fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del soppresso Ministero della real casa, dal 1° febbraio 1918; 42) personale daziario delle cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia iscritto in qualita' di impiegato civile di ruolo dello Stato anteriormente al trasferimento alle amministrazioni comunali disposto dall'8 marzo 1924 con regio decreto 13 gennaio 1924, n. 187, dal 1° febbraio 1918; 43) funzionari di cui agli articoli 1 e 4 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 936, e personale direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle scuole indicate al n. 31 del presente articolo, situate nei territori annessi all'Italia dopo la guerra 1914-18, dal 1° luglio 1923; 44) personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, dal 1° gennaio 1924; e' fatta eccezione per coloro che optarono, a norma dell'articolo 14 del regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, per il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543, salvo che gli stessi non abbiano rinunciato al trattamento medesimo ai sensi del regio decreto 9 gennaio 1936, n. 268; 45) personale di ruolo del soppresso commissariato generale per l'emigrazione, dal 1° luglio 1927; 46) personale del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dal 1° gennaio 1937; 47) personale proveniente dalle cattedre ambulanti di agricoltura con diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, dal 1° aprile 1937; 48) personale di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali, dal 1° maggio 1940; 49) personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con contratto a termine di cui all'allegato 2 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345, dal 1° luglio 1945, data di inquadramento nei ruoli statali; 50) capi cantonieri dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 20 agosto 1946, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 51) agenti stradali dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 29 maggio 1948, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 52) personale di ruolo dell'Azienda autonoma per i telefoni di Stato, dal 1° giugno 1948; 53) agenti forestali, dal 1° luglio 1948, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 54) personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C) annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli statali; 55) personale degli istituti di incremento ippico, gia' depositi cavalli stalloni, dal 18 agosto 1954, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 56) impiegati assunti dalla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana con contratto tipo approvato con decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, i quali abbiano optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, se in servizio al 1° gennaio 1964, dal 1° settembre 1954; 57) sorveglianti idraulici, dal 29 giugno 1956, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 58) collocatori di ruolo delle sezioni comunali e frazionali degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, dal 1° gennaio 1962; 59) dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal 1° gennaio 1967, data di inquadramento nei ruoli istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826; 60) personale gia' dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica, assunto in categorie salariali non di ruolo ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, dalla data di assunzione; 61) cappellani militari dalla data in cui furono inquadrati nel ruolo unico previsto dalla legge 11 marzo 1926, n. 417, e successivamente nel ruolo unico del servizio permanente di cui alle leggi 16 gennaio 1936, n. 77, e 1° giugno 1961, n. 512.