(Testo unico-art. 54)
                        Testo unico-art. 54. 
                 (Categorie cessate dall'iscrizione) 
 
  Per i dipendenti in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del
presente  testo  unico,  gia'  appartenenti   a   categorie   cessate
dall'iscrizione al Fondo di previdenza e  credito  e  successivamente
reiscritti a qualsiasi titolo, si valutano i servizi prestati durante
il periodo  di  iscrizione  delle  predette  categorie  a  fianco  di
ciascuna indicato: 
    1) il personale di custodia delle carceri dal 1° febbraio 1918 al
31 dicembre 1920, data di militarizzazione della categoria; 
    2) gli ufficiali, i graduati e le guardie del Corpo della guardia
di  citta'  dal  1°  febbraio  1918  al  7  ottobre  1919,  data   di
soppressione del Corpo, disposta con regio  decreto-legge  2  ottobre
1919, n. 1790; 
    3) gli ufficiali del Corpo della regia guardia  per  la  pubblica
sicurezza dal 7 ottobre 1919 al 1° gennaio 1923, data di scioglimento
del Corpo, disposto dall'art. 5 del regio decreto 31  dicembre  1922,
n. 1680; 
    4) il personale degli agenti investigativi dal 23 agosto 1919  al
1° gennaio 1923, data di soppressione del ruolo disposta dall'art.  6
del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680; 
    5) il personale della bassa forza delle capitanerie di porto  dal
1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920, data  di  militarizzazione  della
categoria; 
    6) gli ufficiali delle  Forze  armate  e  dei  Corpi  organizzati
militarmente  in  congedo  provvisorio,   in   posizione   ausiliaria
ordinaria o speciale, di complemento, di milizia territoriale o della
riserva, dal 1° febbraio 1918 al 6 dicembre 1927; 
    7) medici, farmacisti e veterinari incaricati presso gli istituti
di prevenzione e pena, dall'8 novembre 1970 al 31 dicembre 1971.