Testo unico-art. 55.
(Iscrizione al Fondo e computabilita' dei servizi)
Per le categorie di personale iscritte al Fondo di previdenza e
credito dopo il 1° gennaio 1940, si computa, ai fini della indennita'
di buonuscita e dell'assegno vitalizio, il servizio prestato con
iscrizione; e' ammesso a riscatto il servizio prestato senza
iscrizione. Per il personale iscritto precedentemente, si computa il
servizio prestato nelle categorie ammesse all'iscrizione.
I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre
1942 in qualita' di insegnante di ruolo delle scuole elementari
pubbliche sono computabili:
per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1°
settembre 1952;
per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1°
settembre 1948 al 31 agosto 1952.
Per gli impiegati e gli uscieri di ruolo dell'Amministrazione
autonoma degli archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal
1° maggio 1946 o in data successiva, sono computabili i servizi resi
nelle qualita' predette anteriormente al 1° maggio 1940:
per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1°
gennaio 1953;
per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1°
maggio 1946 al 31 dicembre 1952.