Art. 50. Le domande per la esenzione della tassa straordinaria, in correlazione al secondo capoverso dell'articolo 25 della Legge, saranno rivolte all'Amministrazione del Fondo per il culto accompagnate da una dichiarazione della Curia diocesana, la quale attesti che il chiedente non sia investito di altri benefici o cappellanie, e dichiari se goda, ed in quale misura, di alcuno dei redditi o proventi che sono designati al terzo capoverso dell'articolo 25 della Legge medesima.