(Regolamento-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
  I Capitoli cattedrali, per ottenere la riduzione della tassa del 30
per cento, loro  concessa  a  sensi  dell'articolo  25  della  Legge,
dovranno  presentare  la  domanda  all'Intendenza  di  finanza  della
Provincia unitamente ad una dimostrazione compilata in conformita' al
modello che, dietro richiesta, verra'  somministrato  dall'Intendenza
di finanza, nella quale saranno indicati: 
 
    1° La composizione del Capitolo secondo i titoli di fondazione  e
di erezione; 
 
    2° La denominazione delle singole masse capitolari e dei  singoli
canonicati e benefizi, e l'ammontare delle rispettive dotazioni; 
 
    3° Il modo e la misura di ripartizione dei redditi della massa  o
delle masse capitolari; 
 
    4° Le somme che permanentemente  vengono  corrisposte  a  ciascun
investito  per  causa  del  suo  ufficio  sul  patrimonio   dell'Asse
ecclesiastico o della Chiesa per adempimento  di  legati  pii  o  per
altri titoli; 
 
    5° I redditi che i componenti il Capitolo ritraggono da  benefici
o cappellanie unite perpetuamente ai canonicati o benefizi minori  di
cui sono investiti. 
 
  La verita' dei fatti enunciati nel suddetto stato sara'  confermata
da una deliberazione  capitolare,  il  cui  tenore  sara'  trascritto
sull'atto medesimo ed autenticato dalla prima dignita' del Capitolo o
da chi ne faccia le veci. 
 
  La deliberazione capitolare dovra' indicare i titoli sui  quali  si
fonda,   che   dovranno    essere    comunicati    sovra    richiesta
dell'Amministrazione.