Art. 51. I Capitoli cattedrali, per ottenere la riduzione della tassa del 30 per cento, loro concessa a sensi dell'articolo 25 della Legge, dovranno presentare la domanda all'Intendenza di finanza della Provincia unitamente ad una dimostrazione compilata in conformita' al modello che, dietro richiesta, verra' somministrato dall'Intendenza di finanza, nella quale saranno indicati: 1° La composizione del Capitolo secondo i titoli di fondazione e di erezione; 2° La denominazione delle singole masse capitolari e dei singoli canonicati e benefizi, e l'ammontare delle rispettive dotazioni; 3° Il modo e la misura di ripartizione dei redditi della massa o delle masse capitolari; 4° Le somme che permanentemente vengono corrisposte a ciascun investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'Asse ecclesiastico o della Chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli; 5° I redditi che i componenti il Capitolo ritraggono da benefici o cappellanie unite perpetuamente ai canonicati o benefizi minori di cui sono investiti. La verita' dei fatti enunciati nel suddetto stato sara' confermata da una deliberazione capitolare, il cui tenore sara' trascritto sull'atto medesimo ed autenticato dalla prima dignita' del Capitolo o da chi ne faccia le veci. La deliberazione capitolare dovra' indicare i titoli sui quali si fonda, che dovranno essere comunicati sovra richiesta dell'Amministrazione.