(Regolamento-art. 75)
 
                              Art. 75. 
 
  L'avviso d'asta deve indicare: 
 
    1° l'autorita' che presiede all'incanto, il luogo,  il  giorno  e
l'ora in cui deve seguire; 
 
    2° l'oggetto dell'asta; 
 
    3° la qualita', ed  ove  d'uopo,  i  prezzi  parziali  o  totali,
secondo la natura dell'oggetto; 
 
    4° il termine prefisso al loro compimento se trattasi di  lavori,
il tempo e luogo  della  consegna  per  le  forniture  e  quelli  del
pagamento per le vendite e per gli affitti; 
 
    5° gli uffizi presso i  quali  si  puo'  avere  cognizioni  delle
condizioni d'appalto; 
 
    6° i documenti comprovanti l'idoneita' o le altre  condizioni  da
giustificare per poter essere ammessi all'asta; 
 
    7° il modo con cui seguira' l'asta; 
 
    8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e  le  tesorerie
nelle quali sara' ricevuto; 
 
    9° se l'aggiudicazione sia definitiva  a  unico  incanto,  oppure
soggetta ad offerte a ribasso o di aumento, che non  potranno  essere
inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.