Art. 75. L'avviso d'asta deve indicare: 1° l'autorita' che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire; 2° l'oggetto dell'asta; 3° la qualita', ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto; 4° il termine prefisso al loro compimento se trattasi di lavori, il tempo e luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti; 5° gli uffizi presso i quali si puo' avere cognizioni delle condizioni d'appalto; 6° i documenti comprovanti l'idoneita' o le altre condizioni da giustificare per poter essere ammessi all'asta; 7° il modo con cui seguira' l'asta; 8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sara' ricevuto; 9° se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte a ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.