Art. 76. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori. Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di lire 8,000, gli avvisi debbono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto nel Bollettino ufficiale della provincia in cui avra' luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'articolo 74. Quando il valore dei contratti raggiunga lire 40,000, gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nella Gazzetta ufficiale del Regno, salvo le abbreviazioni di cui sopra; e devono del pari essere pubblicati nelle citta' principali del Regno e nei comuni vicini al luogo dove esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i lavori, i trasporti o le forniture. Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la regolarita' dei contratti. Quando l'Amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti. La pubblicazione ed affissione degli avvisi di asta si fa alla porta dell'ufficio nel quale devono tenersi gli incanti, e negli altri luoghi destinati alla affissione degli atti pubblici. Qualunque autorita' locale, venendo richiesta, e' obbligata di far eseguire gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summentovate. I certificati dell'eseguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano dell'uffiziale che presiede all'asta, allorche' questa vien dichiarata aperta.