(Regolamento-art. 76)
 
                              Art. 76. 
 
  Gli avvisi d'asta sono pubblicati  nei  comuni  dove  esistono  gli
effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli
dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori. 
 
  Quando il valore dei contratti raggiunga la somma  di  lire  8,000,
gli avvisi debbono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato
per l'incanto nel Bollettino ufficiale della provincia in  cui  avra'
luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'articolo 74. 
 
  Quando il valore dei contratti raggiunga lire  40,000,  gli  avvisi
devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima  del  giorno  fissato
per  l'incanto  nella  Gazzetta  ufficiale  del   Regno,   salvo   le
abbreviazioni di cui sopra; e devono del pari essere pubblicati nelle
citta' principali del  Regno  e  nei  comuni  vicini  al  luogo  dove
esistono i mobili o gli immobili da vendere o  da  affittare,  ovvero
ove si devono eseguire i lavori, i trasporti o le forniture. 
 
  Le pubblicazioni ed inserzioni  suddette  sono  necessarie  per  la
regolarita' dei contratti. 
 
  Quando l'Amministrazione lo giudichi necessario,  le  pubblicazioni
possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti. 
 
  La pubblicazione ed affissione degli avvisi  di  asta  si  fa  alla
porta dell'ufficio nel quale devono  tenersi  gli  incanti,  e  negli
altri luoghi destinati alla affissione degli atti pubblici. 
 
  Qualunque autorita' locale, venendo richiesta, e' obbligata di  far
eseguire gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summentovate. 
 
  I certificati dell'eseguita  pubblicazione  ed  affissione  debbono
trovarsi in mano  dell'uffiziale  che  presiede  all'asta,  allorche'
questa vien dichiarata aperta.