(Regolamento-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
  Quando  trattasi  di  lavori  d'arte  o   di   nuove   costruzioni,
l'aspirante deve giustificare la sua idoneita' con  la  presentazione
d'un attestato, rilasciato dal prefetto  o  sottoprefetto  infra  sei
mesi anteriori alla data in cui e' tenuta l'asta, e che  assicuri  di
aver l'aspirante dato prove  di  perizia  e  di  sufficiente  pratica
nell'eseguimento, o nella  direzione  di  altri  consimili  contratti
d'appalto di lavori pubblici o privati. 
 
  Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneita', e presenti
in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla
quale  egli  si  obblighi  di  affidare  l'esecuzione  delle   opere,
l'amministrazione puo' ammetterlo all'incanto.