Art. 77. Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve giustificare la sua idoneita' con la presentazione d'un attestato, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto infra sei mesi anteriori alla data in cui e' tenuta l'asta, e che assicuri di aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati. Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneita', e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione delle opere, l'amministrazione puo' ammetterlo all'incanto.