Art. 78. Quando nelle condizioni dei contratti che durano piu' anni, si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantita' della materia da somministrare, ovvero che abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione (1). --------------- (1) Art. 6 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.