(Regolamento-art. 78)
 
                              Art. 78. 
 
  Quando nelle condizioni dei contratti  che  durano  piu'  anni,  si
debba stabilire che il fornitore  tenga  sempre  a  disposizione  del
Governo una data quantita' della materia da somministrare, ovvero che
abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione,  potranno  essere
chiamati agli incanti soltanto coloro i quali, dopo avvisi pubblicati
tre volte nella Gazzetta ufficiale  del  Regno,  abbiano  provato  di
avere i requisiti necessari per l'adempimento  di  questa  condizione
(1). 
 
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          (1) Art. 6 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.