(Regolamento-art. 79)
 
                              Art. 79. 
 
  Sono escluse dal fare offerte, per tutti i  contratti,  le  persone
che nell'eseguire altre imprese si sieno rese colpevoli di negligenza
o di mala fede, tanto verso il Governo quanto verso i privati. 
 
  L'esclusione dovra' risultare da  un  atto  del  Ministero  da  cui
dipende il servizio pel quale e' avvenuto il fatto suaccennato, e che
sara' comunicato anche agli altri Ministeri.