Art. 79. Sono escluse dal fare offerte, per tutti i contratti, le persone che nell'eseguire altre imprese si sieno rese colpevoli di negligenza o di mala fede, tanto verso il Governo quanto verso i privati. L'esclusione dovra' risultare da un atto del Ministero da cui dipende il servizio pel quale e' avvenuto il fatto suaccennato, e che sara' comunicato anche agli altri Ministeri.