(Regolamento-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
  Allorche' si deve procedere ad un secondo incanto, nei nuovi avvisi
d'asta si avverte che si fa luogo alla aggiudicazione quand'anche non
vi sia che un solo offerente. 
 
  In  mancanza  di  oblatori  al  secondo  incanto,  l'uffiziale  che
presiede  puo'  ricevere  un'offerta  privata  per  sottoporla   alla
deliberazione  del  ministro  competente,  ovvero   per   aggiudicare
l'appalto se ne ha ricevuto la facolta'.