Art. 82. Allorche' si deve procedere ad un secondo incanto, nei nuovi avvisi d'asta si avverte che si fa luogo alla aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente. In mancanza di oblatori al secondo incanto, l'uffiziale che presiede puo' ricevere un'offerta privata per sottoporla alla deliberazione del ministro competente, ovvero per aggiudicare l'appalto se ne ha ricevuto la facolta'.