(Regolamento-art. 83)
 
                              Art. 83. 
 
  Aperta l'asta, l'autorita' che  presiede  chiama  l'attenzione  de'
concorrenti  sull'oggetto  dell'incanto;   fa   dar   lettura   delle
condizioni del contratto;  da'  conoscenza  de'  disegni,  modelli  e
campioni, se ve ne hanno  e  quindi  dichiara  che  il  contratto  si
effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e de'  capitoli
d'oneri. 
 
  Nelle aste tenute secondo la lettera a)  dell'articolo  87  possono
essere omesse le formalita' indicate nel presente articolo.