Art. 83. Aperta l'asta, l'autorita' che presiede chiama l'attenzione de' concorrenti sull'oggetto dell'incanto; fa dar lettura delle condizioni del contratto; da' conoscenza de' disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno e quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e de' capitoli d'oneri. Nelle aste tenute secondo la lettera a) dell'articolo 87 possono essere omesse le formalita' indicate nel presente articolo.