(Regolamento-art. 86)
 
                              Art. 86. 
 
  L'asta si tiene a candela vergine o per mezzo di  offerte  segrete,
secondoche', le circostanze, l'importanza o la qualita' del contratto
lo facciano  reputare  piu'  vantaggioso  allo  Stato,  e  sia  stato
disposto dal ministro competente o dall'uffiziale delegato. 
 
  Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo prestabilito. 
 
  Nel secondo caso, il maximum od il minimum cui  si  possa  arrivare
nell'aggiudicazione  e'  previamente   stabilito   dal   ministro   o
dall'uffiziale da esso incaricato, in una scheda segreta  chiusa  con
sigillo speciale. 
 
  Questa scheda viene deposta dall'autorita' che  presiede  all'asta,
alla presenza  degli  astanti,  sul  banco  degli  incanti,  all'atto
dell'aprirsi l'adunanza; e deve restare sigillata sino dopo  ricevute
e lette le offerte de' concorrenti.