Art. 86. L'asta si tiene a candela vergine o per mezzo di offerte segrete, secondoche', le circostanze, l'importanza o la qualita' del contratto lo facciano reputare piu' vantaggioso allo Stato, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'uffiziale delegato. Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo prestabilito. Nel secondo caso, il maximum od il minimum cui si possa arrivare nell'aggiudicazione e' previamente stabilito dal ministro o dall'uffiziale da esso incaricato, in una scheda segreta chiusa con sigillo speciale. Questa scheda viene deposta dall'autorita' che presiede all'asta, alla presenza degli astanti, sul banco degli incanti, all'atto dell'aprirsi l'adunanza; e deve restare sigillata sino dopo ricevute e lette le offerte de' concorrenti.