(Regolamento-art. 87)
 
                              Art. 87. 
 
  Quando l'interesse dell'amministrazione lo richiegga,  il  ministro
competente puo' anche determinare che l'asta abbia luogo: 
 
    a) mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o  da  farsi
pervenire in piego sigillato all'autorita' che presiede all'asta  per
mezzo della posta, ovvero  consegnandolo  personalmente  o  facendolo
consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta; 
 
    b) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare i
beni mobili di cui al n. 2° dell'articolo 40,  o  delle  vendite  dei
cavalli di riforma, e di residui di fabbricazioni o di costruzioni  e
di manufatti negli opifizi dello Stato. 
 
  Nelle aste colla forma  indicata  alla  lettera  a)  gli  offerenti
esprimono nella loro offerta  il  prezzo,  da  confrontarsi  poi  con
quello indicato nell'avviso di asta a norma del  successivo  articolo
90; e l'aggiudicazione puo' essere  dichiarata  definitiva  al  primo
incanto. 
 
  Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara e' a viva voce,  e
dura fintantoche' il presidente dell'asta non fa dare il  segnale  di
aggiudicazione dal banditore. 
 
  In questa specie di asta l'aggiudicazione e'  definitiva  al  primo
incanto.