Art. 87. Quando l'interesse dell'amministrazione lo richiegga, il ministro competente puo' anche determinare che l'asta abbia luogo: a) mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorita' che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta; b) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare i beni mobili di cui al n. 2° dell'articolo 40, o delle vendite dei cavalli di riforma, e di residui di fabbricazioni o di costruzioni e di manufatti negli opifizi dello Stato. Nelle aste colla forma indicata alla lettera a) gli offerenti esprimono nella loro offerta il prezzo, da confrontarsi poi con quello indicato nell'avviso di asta a norma del successivo articolo 90; e l'aggiudicazione puo' essere dichiarata definitiva al primo incanto. Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara e' a viva voce, e dura fintantoche' il presidente dell'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal banditore. In questa specie di asta l'aggiudicazione e' definitiva al primo incanto.