Art. 88. Quando nelle aste ad offerte segrete due o piu' concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda piu' opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente e' dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte eguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi fra loro debba essere l'aggiudicatario.