(Regolamento-art. 88)
 
                              Art. 88. 
 
  Quando nelle aste  ad  offerte  segrete  due  o  piu'  concorrenti,
presenti  all'asta,  facciano  la  stessa   offerta   ed   essa   sia
accettabile, si procede nella medesima adunanza  ad  una  licitazione
fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela  vergine,
secondo che lo creda piu' opportuno l'ufficiale incaricato. 
 
  Colui che risulta migliore offerente e' dichiarato aggiudicatario. 
 
  Ove nessuno di coloro che fecero offerte eguali sia presente,  o  i
presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide  chi  fra
loro debba essere l'aggiudicatario.