(Regolamento-art. 89)
 
                              Art. 89. 
 
  Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se
ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la  terza  si  estingue
senza che sieno fatte offerte, l'incanto e'  dichiarato  deserto.  Se
invece nello ardere di una delle tre candele si sieno avute  offerte,
si dovra' accendere la quarta e si proseguira'  ad  accenderne  delle
altre sino a che si avranno offerte. 
 
  Quando una delle candele accese dopo le prime tre,  come  sopra  e'
prescritto, si estingue ed e' consumata senza che si sia avuta alcuna
offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e circostanze
accidentali non abbiano interrotto il  corso  dell'asta,  ha  effetto
l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente. 
 
  Le  offerte  devono  esser  fatte  nella   ragione   decimale,   da
determinarsi nell'avviso  d'asta,  o  da  chi  vi  presiede  all'atto
dell'apertura della medesima.