Art. 89. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che sieno fatte offerte, l'incanto e' dichiarato deserto. Se invece nello ardere di una delle tre candele si sieno avute offerte, si dovra' accendere la quarta e si proseguira' ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte. Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra e' prescritto, si estingue ed e' consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente. Le offerte devono esser fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.