(Regolamento-art. 90)
 
                              Art. 90. 
 
  Se l'asta si fa  ad  offerte  segrete  a  mente  dell'articolo  86,
ciascun offerente  rimette  in  piego  chiuso  all'autorita'  che  vi
presiede la sua offerta, presentando a parte e contemporaneamente  la
ricevuta dell'eseguito deposito. 
 
  La detta autorita', subito che ha ricevuto tutte  le  offerte,  del
che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, apre i  pieghi
in presenza de' concorrenti, legge ad alta ed intelligibile  voce  le
offerte e quindi prende cognizione del pezzo stabilito  nella  scheda
segreta. 
 
  Se dal confronto fatto le  risulti  che  questo  prezzo  sia  stato
migliorato o almeno raggiunto  da'  concorrenti,  l'autorita'  stessa
aggiudica il contratto  al  migliore  offerente,  non  palesando  ne'
indicando il prezzo stabilito nella scheda. In caso contrario, e solo
allora, essa dichiara l'incanto di  nessun  effetto,  e  comunica  a'
concorrenti il maximum od il minimum scritto nella scheda. 
 
  Le offerte possono essere ritirate,  se  l'asta  non  fu  per  anco
dichiarata aperta. 
 
  Dopo l'apertura dell'asta, l'offerta non puo' essere  ritirata,  ma
lo stesso offerente puo' presentarne altre prima che sia incominciata
la lettura di quelle gia' presentate. 
 
  Se l'asta si fa a mente del comma a) dell'articolo 87,  l'autorita'
che presiede  all'asta  addiverra',  nel  giorno  ed  ora  stabiliti,
all'apertura in pubblica seduta dei pieghi ricevuti, ed ove sia stato
dichiarato che  l'aggiudicazione  e'  definitiva  al  primo  incanto,
deliberera'  l'appalto  al   migliore   offerente,   seduta   stante,
stendendone processo verbale. 
 
  In quest'asta e' accettabile l'offerta  piu'  vantaggiosa  che  sia
incondizionata, e il cui prezzo sia migliore o almeno pari  a  quello
fissato nell'avviso d'asta. E se non  si  fossero  ricevute  offerte,
l'incanto sara' dichiarato deserto e si potra' procedere  all'appalto
a trattativa privata alle stesse condizioni e  prezzi  stabiliti  per
l'incanto. 
 
  Se  invece  sia  stato  dichiarato  che  l'aggiudicazione  non   e'
definitiva al primo incanto, si procedera' ne'  modi  prescritti  da'
primi quattro capoversi di questo articolo. 
 
  Nel caso di  provviste  di  generi  speciali,  per  cui  sia  utile
nell'interesse dello Stato procedere ad unica asta e dare pubblicita'
a' prezzi d'incanto, il ministro potra' disporre che tenendosi l'asta
colle forme indicate alla lettera a) dell'articolo 87,  le  pervenute
schede di offerta sieno  aperte,  contrassegnate  e  autenticate  da'
pubblici ufficiali, preposti all'asta in numero almeno di tre. 
 
  Essi,  previo  il   giudizio   sulla   validita'   delle   offerte,
pronunzieranno, se vi ha luogo, sull' aggiudicazione della  provvista
al migliore offerente, senza che  sia  data  pubblica  lettura  delle
singole  offerte,  ne'  fatta  alcuna  comunicazione   della   scheda
ministeriale  e  del  prezzo  di  aggiudicazione;  salvo   le   altre
convenienti cautele  che  si  credera'  di  prescrivere,  sentito  il
Consiglio di Stato.