Art. 90. Se l'asta si fa ad offerte segrete a mente dell'articolo 86, ciascun offerente rimette in piego chiuso all'autorita' che vi presiede la sua offerta, presentando a parte e contemporaneamente la ricevuta dell'eseguito deposito. La detta autorita', subito che ha ricevuto tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, apre i pieghi in presenza de' concorrenti, legge ad alta ed intelligibile voce le offerte e quindi prende cognizione del pezzo stabilito nella scheda segreta. Se dal confronto fatto le risulti che questo prezzo sia stato migliorato o almeno raggiunto da' concorrenti, l'autorita' stessa aggiudica il contratto al migliore offerente, non palesando ne' indicando il prezzo stabilito nella scheda. In caso contrario, e solo allora, essa dichiara l'incanto di nessun effetto, e comunica a' concorrenti il maximum od il minimum scritto nella scheda. Le offerte possono essere ritirate, se l'asta non fu per anco dichiarata aperta. Dopo l'apertura dell'asta, l'offerta non puo' essere ritirata, ma lo stesso offerente puo' presentarne altre prima che sia incominciata la lettura di quelle gia' presentate. Se l'asta si fa a mente del comma a) dell'articolo 87, l'autorita' che presiede all'asta addiverra', nel giorno ed ora stabiliti, all'apertura in pubblica seduta dei pieghi ricevuti, ed ove sia stato dichiarato che l'aggiudicazione e' definitiva al primo incanto, deliberera' l'appalto al migliore offerente, seduta stante, stendendone processo verbale. In quest'asta e' accettabile l'offerta piu' vantaggiosa che sia incondizionata, e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta. E se non si fossero ricevute offerte, l'incanto sara' dichiarato deserto e si potra' procedere all'appalto a trattativa privata alle stesse condizioni e prezzi stabiliti per l'incanto. Se invece sia stato dichiarato che l'aggiudicazione non e' definitiva al primo incanto, si procedera' ne' modi prescritti da' primi quattro capoversi di questo articolo. Nel caso di provviste di generi speciali, per cui sia utile nell'interesse dello Stato procedere ad unica asta e dare pubblicita' a' prezzi d'incanto, il ministro potra' disporre che tenendosi l'asta colle forme indicate alla lettera a) dell'articolo 87, le pervenute schede di offerta sieno aperte, contrassegnate e autenticate da' pubblici ufficiali, preposti all'asta in numero almeno di tre. Essi, previo il giudizio sulla validita' delle offerte, pronunzieranno, se vi ha luogo, sull' aggiudicazione della provvista al migliore offerente, senza che sia data pubblica lettura delle singole offerte, ne' fatta alcuna comunicazione della scheda ministeriale e del prezzo di aggiudicazione; salvo le altre convenienti cautele che si credera' di prescrivere, sentito il Consiglio di Stato.