Art. 91. Nelle aste tenute nei modi indicati al primo comma dell'articolo precedente, l'amministrazione puo' prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in piu' luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorita' delegate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza de' concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessuno effetto. In questo secondo caso, il maximum o il minimum scritto nella scheda sara' fatto comunicare ai concorrenti non presenti, per mezzo delle stesse autorita' che ne ricevettero e trasmisero le offerte. I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla prova dell'eseguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro proprio rischio. Pei casi speciali di appalti di opere o provviste ordinate dall'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui importare ecceda lire 100,000, s'intendono conservate in vigore le disposizioni del R. decreto 3 maggio 1863, n. 1269, in quanto non siano contrarie alle norme generali de' presente regolamento. Qualunque sia la forma degli incanti, le offerte fatte con telegramma non sono valide.