(Regolamento-art. 91)
 
                              Art. 91. 
 
  Nelle aste tenute nei modi indicati al  primo  comma  dell'articolo
precedente, l'amministrazione puo' prescrivere in casi  speciali  che
le offerte a schede  segrete  si  ricevano  simultaneamente  in  piu'
luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. 
 
  Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorita'
delegate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono  in
presenza  de'  concorrenti,  compilandone  processo   verbale.   Indi
trasmettono le offerte al  funzionario  delegato  a  presiedere  agli
incanti, il quale, fatto  il  confronto  di  ciascuna  delle  offerte
ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda,  aggiudica
il contratto al migliore  offerente,  ovvero  dichiara  l'incanto  di
nessuno effetto. In questo secondo caso,  il  maximum  o  il  minimum
scritto nella  scheda  sara'  fatto  comunicare  ai  concorrenti  non
presenti, per mezzo delle  stesse  autorita'  che  ne  ricevettero  e
trasmisero le offerte. 
 
  I concorrenti possono  anche  far  pervenire  le  proprie  offerte,
unitamente alla prova dell'eseguito deposito, all'ufficio  appaltante
col mezzo della posta ed a loro proprio rischio. 
 
  Pei  casi  speciali  di  appalti  di  opere  o  provviste  ordinate
dall'Amministrazione dei lavori pubblici,  il  cui  importare  ecceda
lire 100,000, s'intendono conservate in vigore le disposizioni del R.
decreto 3 maggio 1863, n. 1269, in quanto non  siano  contrarie  alle
norme generali de' presente regolamento. 
 
  Qualunque  sia  la  forma  degli  incanti,  le  offerte  fatte  con
telegramma non sono valide.