(Regolamento-art. 92)
 
                              Art. 92. 
 
  Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti  di  regolare  e
autentico atto di procura speciale rilasciata da altra  persona,  sia
che tale atto riguardi un solo e  determinato  appalto,  sia  che  si
riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. 
 
  In questo caso  le  offerte,  la  aggiudicazione  ed  il  contratto
s'intendono  fatti  a  nome  e  per  conto  della  persona  mandante,
rappresentata dal mandatario. 
 
  La procura e' unita in originale al verbale d'incanto, se e'  stata
rilasciata in originale. 
 
  Se invece l'originale della procura e' stato ritenuto  dal  notaio,
come gli altri atti ordinari a norma della legge notarile, la persona
che intende valersene deve esibirne una copia  autentica,  da  unirsi
agli atti. 
 
  I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle
aste. 
 
  Possono anche essere fatte offerte per conto di una  terza  persona
con  riserva  di  nominarla,  purche'  l'offerente  stesso  abbia   i
requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti, e il  deposito  a
garanzia della offerta sia a lui intestato. 
 
  Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta  per  persona
da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale di  incanto,  e
l'offerente puo' dichiarare la persona all'atto  dell'aggiudicazione,
ovvero entro il termine di giorni  tre  a  decorrere  da  quello  del
liberamento e non  ostante  che  l'aggiudicazione  resti  subordinata
all'approvazione superiore per conto dell'Amministrazione. 
 
  Se   la    persona    dichiarata    e'    presente    al    momento
dell'aggiudicazione, la dichiarazione e' da essa accettata  apponendo
la sua firma sul verbale d'incanto. 
 
  Se la persona dichiarata non e' presente, o  la  dichiarazione  per
parte dell'offerente non e'  fatta  al  momento  dell'aggiudicazione,
deve la  persona  dichiarata  presentarsi  entro  i  tre  giorni  per
accettare e firmare la sua dichiarazione. 
 
  Non  sono  valide  le  dichiarazioni  per   le   persone   indicate
all'articolo 79, e per quelle che non hanno la  capacita'  civile  di
obbligarsi e di fare contratti. 
 
  Quando l'offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione,
o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i  requisiti  voluti
per concorrere all'asta, l'offerente e' considerato per  gli  effetti
legali come vero ed unico aggiudicatario.