(Regolamento-art. 94)
 
                              Art. 94. 
 
  I depositi da farsi dai concorrenti  alle  aste  sono,  di  regola,
ricevuti  dalle  tesorerie  del  Regno  debitamente  autorizzate   ed
indicate nell'avviso d'asta. 
 
  Possono pure in casi  speciali  essere  ricevuti  da  chi  presiede
all'asta. 
 
  Chiusi gl'incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli
altri  concorrenti,  ritenendosi   solamente   quelli   fatti   dagli
aggiudicatari per essere passati alla Cassa dei depositi e prestiti. 
 
  Per i contratti d'una durata non maggiore di tre  mesi  i  depositi
possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a  titolo  di
deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione  del
contratto. 
 
  Se i depositi fossero eseguiti presso l'ufficio appaltante,  questo
deve versarli nella piu' prossima tesoreria all'effetto medesimo. 
 
  Per i depositi  relativi  ad  aste  di  conto  dell'Amministrazione
demaniale, saranno osservate le speciali disposizioni in vigore.