Art. 95. Negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta, e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel piu' breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si puo' migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli uffizi ai quali dev'essere presentata l'offerta. Passato codesto periodo non puo' essere accettata verun'altra offerta. La detta pubblicazione puo' essere tralasciata quando si tratti di appalto l'importanza del quale non eccede lire 6,000, o quando particolari ragioni ne dimostrino la convenienza. Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione e' almeno di giorni quindici a contare da quello dell'avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita. Il ministro competente puo' ridurlo fino a cinque giorni con decreto motivato da comunicarsi alla Corte dei conti, unitamente a quello di approvazione del contratto. L'offerta d'aumento o di ribasso non puo' mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, e dev'essere presentata all'ufficio in cui si e' proceduto all'asta, accompagnata dai documenti e dal deposito prescritti nell'avviso d'asta. L'uffizio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta.