(Regolamento-art. 95)
 
                              Art. 95. 
 
  Negli stessi luoghi dove furono pubblicati  gli  avvisi  d'asta,  e
negli stessi giornali o bollettini  dove  furono  inseriti,  si  deve
pubblicare nel piu' breve tempo possibile, con  apposito  avviso,  la
seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in  cui
scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si puo' migliorare
il prezzo  di  aggiudicazione,  e  gli  uffizi  ai  quali  dev'essere
presentata l'offerta. 
 
  Passato codesto  periodo  non  puo'  essere  accettata  verun'altra
offerta. 
 
  La detta pubblicazione puo' essere tralasciata quando si tratti  di
appalto l'importanza del  quale  non  eccede  lire  6,000,  o  quando
particolari ragioni ne dimostrino la convenienza. 
 
  Il   periodo   di   tempo   utile   per   migliorare   il    prezzo
dell'aggiudicazione e' almeno di giorni quindici a contare da  quello
dell'avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonare dell'ora
stabilita. 
 
  Il ministro competente  puo'  ridurlo  fino  a  cinque  giorni  con
decreto motivato da comunicarsi alla Corte dei  conti,  unitamente  a
quello di approvazione del contratto. 
 
  L'offerta d'aumento o di ribasso non puo' mai essere  inferiore  al
ventesimo del  prezzo  di  aggiudicazione,  e  dev'essere  presentata
all'ufficio  in  cui  si  e'  proceduto  all'asta,  accompagnata  dai
documenti e dal deposito prescritti nell'avviso d'asta. 
 
  L'uffizio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il
giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta.