(Regolamento-art. 96)
 
                              Art. 96. 
 
  Le offerte di miglioramento sono presentate all'ufficio appaltante.
Possono  anche  essere  presentate  agli   altri   uffici   designati
nell'avviso di cui al precedente articolo. 
 
  Questi trasmettono le offerte ricevute  a  chi  presiede  all'asta,
insieme co' documenti comprovante l'eseguito deposito. 
 
  A parita' di offerte pervenute in  tempo  debito  la  sorte  decide
quale fra di esse sia da accettarsi. 
 
  Nel ricevere le offerte di miglioramento  gli  uffici  predetti  si
regolano come al comma ultimo dell'articolo precedente  pel  rilascio
della dichiarazione di ricevuta. 
 
  Le offerte possono essere presentate  in  piego  chiuso  ovvero  in
foglio aperto.