(Regolamento-art. 97)
 
                              Art. 97. 
 
  Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile,  si  pubblica,
secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti  i
fatali, altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo
dell'ottenuta migliore  offerta,  col  metodo  dell'estinzione  delle
candele o di partiti sigillati, come verra' determinato e  pubblicato
nell'avviso. 
 
  A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite  negli
articoli precedenti, eccetto quanto riguarda la  scheda  segreta.  Il
deliberamento e' definitivo ed ha luogo  quand'anche  siavi  un  solo
offerente.