(Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 26)
Articolo 26
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere
dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il
testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottanonel
settore disciplinato dalla presente direttiva.