(Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 26)
                             Articolo 26 
 
  1. Gli Stati membri mettono in vigore le  disposizioni  legislative
regolamentari  e  amministrative  necessarie  per  conformarsi   alla
presente direttiva entro un termine  di  diciotto  mesi  a  decorrere
dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. 
  2. Gli Stati membri provvedono a  comunicare  alla  Commissione  il
testo delle disposizioni di  diritto  interno  che  essi  adottanonel
settore disciplinato dalla presente direttiva.