(Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-Allegato II)
                             ALLEGATO II 
      REQUISITI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN 
   CONSIDERAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI 
 
1. Gli organismi incaricati di esaminare le attrezzature devono 
   disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei 
   mezzi necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche 
   ed amministrative connesse con il rilascio degli attestati ad 
   avere  accesso  alle  apparecchiature  necessario  per  gli  esami
eccezionali previsti dalle direttive particolari. 
2. L'organismo, il direttore e il personale non possono essere ne' il
   progettista,  ne'   il   fornitore,   ne'   l'installatore   delle
   attrezzature, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non
   possono intervenire, ne' direttamente ne'  come  mandatari,  nella
   progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella
   rappresentanza o nella manutenzione di tali attrezzature. Cio' non
   esclude la possibilita' di uno scambio  di  informazioni  tecniche
   tra il costruttore e l'organismo autorizzato. 
3. Il personale incaricato di esaminare le attrezzature, in vista del
   rilascio dell'attestato di certificazione  CEE,  deve  eseguire  i
   suoi compiti con la massima integrita' e competenza tecnica e deve
   essere libero da qualsiasi pressione o incentivo,  soprattutto  di
   carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio  o  sui
   risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o  gruppi
   interessati ai risultati dell'esame. 
4. Il personale incaricato degli esami deve possedere: 
      una buona formazione tecnica e professionale; 
      una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli 
      esami che esegue e una pratica sufficiente di tali lavori; 
      l'attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni 
      riguardanti i lavori effettuati. 
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato 
   dell'esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere 
   proporzionata ne' al  numero  dei  controlli  effettuati,  ne'  ai
risultati ottenuti. 
6. L'organismo deve essere assicurato in materia di responsabilita' 
   civile, a meno che la responsabilita' civile non sia assunta dallo
Stato in virtu' della legislazione nazionale. 
7. Il personale dell'organismo e' vincolato dal segreto professionale
   per tutto cio' che  apprende  nell'esercizio  delle  sue  funzioni
   (tranne verso le autorita' amministrative competenti  dello  Stato
   che l'ha designato) nell'ambito della presente direttiva  e  delle
   direttive particolari o di qualsiasi altra disposizione di diritto
   interno che dia loro effetto.