ALLEGATO II REQUISITI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI 1. Gli organismi incaricati di esaminare le attrezzature devono disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative connesse con il rilascio degli attestati ad avere accesso alle apparecchiature necessario per gli esami eccezionali previsti dalle direttive particolari. 2. L'organismo, il direttore e il personale non possono essere ne' il progettista, ne' il fornitore, ne' l'installatore delle attrezzature, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, ne' direttamente ne' come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali attrezzature. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato. 3. Il personale incaricato di esaminare le attrezzature, in vista del rilascio dell'attestato di certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrita' e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati dell'esame. 4. Il personale incaricato degli esami deve possedere: una buona formazione tecnica e professionale; una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami che esegue e una pratica sufficiente di tali lavori; l'attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato dell'esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere proporzionata ne' al numero dei controlli effettuati, ne' ai risultati ottenuti. 6. L'organismo deve essere assicurato in materia di responsabilita' civile, a meno che la responsabilita' civile non sia assunta dallo Stato in virtu' della legislazione nazionale. 7. Il personale dell'organismo e' vincolato dal segreto professionale per tutto cio' che apprende nell'esercizio delle sue funzioni (tranne verso le autorita' amministrative competenti dello Stato che l'ha designato) nell'ambito della presente direttiva e delle direttive particolari o di qualsiasi altra disposizione di diritto interno che dia loro effetto.