(Regolamento - art. 49)
                              Art. 49. 
          Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni 
 
  1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini  e  secondo
le istruzioni impartite dall'Istituto centrale  di  statistica,  alle
varie   rilevazioni   di   carattere   ecografico   concernenti,   in
particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le
demolizioni.