(Norme-art. 129)
                              Art. 129 
                  (Informazioni sull'azione penale) 
  1. Quando esercita l'azione penale nei confronti  di  un  impiegato
dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico  ministero  informa
l'autorita'   da   cui    l'impiegato    dipende,    dando    notizia
dell'imputazione.  Quando  si  tratta  di  personale  dipendente  dai
servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne
da' comunicazione anche al comitato parlamentare  per  i  servizi  di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. 
  2. Quando  l'azione  penale  e'  esercitata  nei  confronti  di  un
ecclesiastico o di un religioso del culto  cattolico,  l'informazione
e' inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato. 
  3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un
danno per l'erario, il  pubblico  ministero  informa  il  procuratore
generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.