Art. 129
(Informazioni sull'azione penale)
1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato
dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa
l'autorita' da cui l'impiegato dipende, dando notizia
dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai
servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne
da' comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti di un
ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione
e' inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un
danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore
generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.