(Convenzione- art. 21)
Articolo 21 - Notificazione di documenti 
1. Le Parti si prestano assistenza nella misura piu' ampia  possibile
per quanto  riguarda  la  notificazione  di  documenti  giudiziari  a
persone interessate da misure provvisorie e da confisca. 
2. Nulla del presente articolo puo' essere interpretato nel senso  di
interferire con: 
  a. la possibilita' di trasmettere documenti giudiziari  per  posta,
direttamente a persone all'estero; 
  b.  la  possibilita',  per  i  funzionari  giudiziari,  i  pubblici
ufficiali e le altre competenti autorita' della Parte di origine,  di
procedere alla notificazione  di  documenti  giudiziari  direttamente
attraverso le autorita' consolari della predetta Parte o attraverso i
funzionari giudiziari, i pubblici ufficiali  e  le  altre  competenti
autorita' della Parte  di  destinazione;  a  meno  che  la  Parte  di
destinazione non renda una dichiarazione in contrario  al  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa al momento della sottoscrizione o del
deposito   del   proprio   strumento   di   ratifica,   accettazione,
approvazione o adesione. 
3. In caso di notifica di documenti giudiziari a persone  all'estero,
interessate da misure provvisorie o  da  ordini  di  confisca  decisi
nella Parte  di  origine,  quest'ultima  deve  indicare  i  mezzi  di
impugnazione di cui, secondo la propria legge, le persone interessate
possono avvalersi.