Articolo 21 - Notificazione di documenti 1. Le Parti si prestano assistenza nella misura piu' ampia possibile per quanto riguarda la notificazione di documenti giudiziari a persone interessate da misure provvisorie e da confisca. 2. Nulla del presente articolo puo' essere interpretato nel senso di interferire con: a. la possibilita' di trasmettere documenti giudiziari per posta, direttamente a persone all'estero; b. la possibilita', per i funzionari giudiziari, i pubblici ufficiali e le altre competenti autorita' della Parte di origine, di procedere alla notificazione di documenti giudiziari direttamente attraverso le autorita' consolari della predetta Parte o attraverso i funzionari giudiziari, i pubblici ufficiali e le altre competenti autorita' della Parte di destinazione; a meno che la Parte di destinazione non renda una dichiarazione in contrario al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. In caso di notifica di documenti giudiziari a persone all'estero, interessate da misure provvisorie o da ordini di confisca decisi nella Parte di origine, quest'ultima deve indicare i mezzi di impugnazione di cui, secondo la propria legge, le persone interessate possono avvalersi.