(Convenzione- art. 22)
Articolo 22 - Riconoscimento delle decisioni straniere 
1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni
3 e 4, la Parte richiesta riconosce qualsiasi  decisione  giudiziaria
presa  nella  Parte  richiedente  per  quanto  riguarda   i   diritti
rivendicati dai terzi. 
2. Il riconoscimento puo' essere rifiutato se: 
  a. il terzo non ha avuto sufficiente possibilita' di far valere i 
propri diritti; o 
  b. la decisione e' incompatibile con altra decisione gia' presa 
nella Parte richiesta sullo stesso oggetto; o 
  c. essa e' contraria all'ordine pubblico della Parte richiesta; o 
  d. la decisione e' stata presa  in  violazione  delle  disposizioni
della  legge  della  Parte  richiesta  in  materia  di  giurisdizione
esclusiva.