Articolo 22 - Riconoscimento delle decisioni straniere 1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte richiesta riconosce qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati dai terzi. 2. Il riconoscimento puo' essere rifiutato se: a. il terzo non ha avuto sufficiente possibilita' di far valere i propri diritti; o b. la decisione e' incompatibile con altra decisione gia' presa nella Parte richiesta sullo stesso oggetto; o c. essa e' contraria all'ordine pubblico della Parte richiesta; o d. la decisione e' stata presa in violazione delle disposizioni della legge della Parte richiesta in materia di giurisdizione esclusiva.