Art. 65. Pagamento delle provviste 1. Il pagamento delle provviste e delle lavorazioni sara' eseguito secondo le norme della contabilita' generale dello Stato e delle leggi e regolamenti speciali. 2. Le provviste e le lavorazioni saranno comprovate dai verbali di accettazione delle commissioni di collaudo, sui quali dovranno essere riportati gli estremi delle richieste di carico. 3. In particolare, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalita' in cui l'impresa e' incorsa, viene effettuato: - in unica soluzione, quando la consegna dei beni e' stabilita in unico lotto; - per ciascun lotto, quando la consegna dei beni e' frazionata in lotti; - per ciascuna rata completa, quando la consegna e' prevista in piu' soluzioni; - per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni, quando la consegna e' relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale; - ad epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione; - alla fine di ciascun periodo stabilito contrattualmente, nei casi di prestazione di servizi e di locazione di beni. 4. I pagamenti sono disposti dopo il collaudo ed il ricevimento dei beni, attestato dalla dichiarazione di presa in consegna ed a seguito di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata specificatamente in contratto.