(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 65)
                              Art. 65. 
                      Pagamento delle provviste 
  1. Il pagamento delle provviste e delle lavorazioni sara'  eseguito
secondo le norme della contabilita'  generale  dello  Stato  e  delle
leggi e regolamenti speciali. 
  2. Le provviste e le lavorazioni saranno comprovate dai verbali  di
accettazione delle commissioni di collaudo, sui quali dovranno essere
riportati gli estremi delle richieste di carico. 
  3. In particolare,  il  pagamento  del  corrispettivo,  dedotte  le
eventuali penalita' in cui l'impresa e' incorsa, viene effettuato: 
    - in unica soluzione, quando la consegna dei beni e' stabilita in
unico lotto; 
    - per ciascun lotto, quando la consegna dei beni e' frazionata in
lotti; 
    - per ciascuna rata completa, quando la consegna e'  prevista  in
piu' soluzioni; 
    - per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni,  quando  la
consegna  e'  relativa  a  specifiche  ordinazioni   in   conto   del
quantitativo contrattuale; 
    - ad epoche stabilite, quando  le  consegne  hanno  carattere  di
somministrazione; 
    - alla fine di ciascun periodo  stabilito  contrattualmente,  nei
casi di prestazione di servizi e di locazione di beni. 
  4. I pagamenti sono disposti dopo il collaudo ed il ricevimento dei
beni, attestato dalla dichiarazione di presa in consegna ed a seguito
di presentazione di fattura, redatta secondo le  norme  in  vigore  e
accompagnata  dalla  documentazione  indicata   specificatamente   in
contratto.