Art. 67. Anticipazioni e pagamenti in conto 1. Possono essere consentite, a richiesta dell'impresa, dopo l'approvazione del contratto, anticipazioni sul corrispettivo contrattuale, sulla scorta dei criteri e modalita' indicati dalle leggi vigenti. 2. Possono essere inoltre consentiti pagamenti in conto di somme dovute e giustificate dai prescritti documenti fino al 95% dell'importo contrattuale, con riferimento all'art. 48, primo comma, del regolamento di contabilita' generale dello Stato.