(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 67)
                              Art. 67. 
                 Anticipazioni e pagamenti in conto 
  1.  Possono  essere  consentite,  a  richiesta  dell'impresa,  dopo
l'approvazione  del  contratto,   anticipazioni   sul   corrispettivo
contrattuale, sulla scorta dei criteri  e  modalita'  indicati  dalle
leggi vigenti. 
  2. Possono essere inoltre consentiti pagamenti in  conto  di  somme
dovute  e  giustificate  dai  prescritti  documenti   fino   al   95%
dell'importo contrattuale, con riferimento all'art. 48, primo  comma,
del regolamento di contabilita' generale dello Stato.