Art. 68. Sospensione dei pagamenti 1. L'Amministrazione puo' sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalita', i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di forniture o nella prestazione di servizi, fino a che l'impresa stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.