Art. 69. Ritardo nei pagamenti 1. L'Amministrazione e' tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della fattura e degli altri documenti richiesti per la liquidazione. 2. Il mancato rispetto di tale termine fa sorgere nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure vigenti, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni. 3. Della emissione del mandato di pagamento viene data tempestiva comunicazione all'impresa. 4. I ritardi che possono verificarsi successivamente all'emissione del mandato di pagamento, in dipendenza delle ulteriori prescritte formalita' amministrative, non possono costituire motivi di pretesa per il pagamento di interessi. 5. L'eventuale domanda diretta ad ottenere il pagamento degli interessi deve essere prodotta entro tre mesi dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo, pena la decadenza.