(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 69)
                              Art. 69. 
                        Ritardo nei pagamenti 
  1. L'Amministrazione e' tenuta ad emettere i mandati  di  pagamento
entro e non oltre  novanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
fattura e degli altri documenti richiesti per la liquidazione. 
  2. Il mancato rispetto di tale termine fa sorgere  nell'impresa  il
diritto alla corresponsione degli interessi sulle  somme  dovute,  al
tasso e con le procedure vigenti, salvo che il ritardo non dipenda da
fatti imputabili all'impresa ovvero il pagamento  venga  sospeso  per
fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni. 
  3. Della emissione del mandato di pagamento viene  data  tempestiva
comunicazione all'impresa. 
  4. I ritardi che possono verificarsi successivamente  all'emissione
del mandato di pagamento, in dipendenza  delle  ulteriori  prescritte
formalita' amministrative, non possono costituire motivi  di  pretesa
per il pagamento di interessi. 
  5. L'eventuale domanda  diretta  ad  ottenere  il  pagamento  degli
interessi  deve  essere  prodotta  entro  tre  mesi  dalla  data   di
ammissione a pagamento del mandato di saldo, pena la decadenza.