Art. 22. L'Istituto 1. L'Istituto (a cui devono afferire almeno due docenti ufficiali di cui almeno uno di ruolo presso la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM) e' la struttura che coordina l'attivita' scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del Consiglio di facolta', allo svolgimento dell'attivita' didattica. 2. L'Istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, coopera con il direttore dell'Istituto nel: a) promuovere e coordinare l'attivita' di ricerca e culturale; b) organizzare e coordinare l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 3. Sono organi dell'Istituto: a) il direttore; b) il Consiglio d'Istituto.