(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                             L'Istituto 
 
   1. L'Istituto (a cui devono afferire almeno due docenti  ufficiali
di cui almeno uno di ruolo presso la Libera Universita' di  Lingue  e
Comunicazione  IULM)  e'  la  struttura  che   coordina   l'attivita'
scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in
armonia  con  le  indicazioni  del  Consiglio   di   facolta',   allo
svolgimento dell'attivita' didattica. 
   2. L'Istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei  singoli
professori e ricercatori e il loro diritto ad  accedere  direttamente
ai fondi per la ricerca scientifica, secondo  quanto  previsto  dalle
leggi vigenti, coopera con il direttore dell'Istituto nel: 
    a) promuovere e coordinare l'attivita' di ricerca e culturale; 
    b)   organizzare   e   coordinare   l'attivita'   del   personale
tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; 
    c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento  acquisito
a titolo oneroso o gratuito; 
    d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dalle norme vigenti. 
   3. Sono organi dell'Istituto: 
    a) il direttore; 
    b) il Consiglio d'Istituto.