Art. 23. Il direttore di Istituto 1. Il direttore rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il Consiglio d'Istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 22 comma 2. 2. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, su proposta del Consiglio d'Istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell'Istituto puo' essere affidata ad un professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell'Istituto puo' essere affidata a un professore di ruolo di altra Universita', titolare di supplenza o affidamento nell'Ateneo. Il direttore dell'Istituto, se professore di ruolo della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e puo' essere rieletto. 3. Il direttore puo' designare un vice direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.