(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                      Il direttore di Istituto 
 
   1. Il direttore rappresenta  l'Istituto,  convoca  e  presiede  il
Consiglio d'Istituto, cura l'esecuzione delle  relative  delibere  ed
esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di  cui  all'art.  22
comma 2. 
   2. Il direttore e' nominato con decreto del rettore,  su  proposta
del Consiglio d'Istituto. In  mancanza  (o  in  caso  di  impedimento
motivato) di professori  di  ruolo  di  prima  fascia,  la  direzione
dell'Istituto puo' essere affidata  ad  un  professore  di  ruolo  di
seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo  di  seconda
fascia,  la  direzione  dell'Istituto  puo'  essere  affidata  a   un
professore di ruolo di altra Universita',  titolare  di  supplenza  o
affidamento nell'Ateneo. Il direttore dell'Istituto, se professore di
ruolo della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione  IULM,  dura
in carica tre anni accademici (altrimenti  dura  in  carica  un  anno
accademico) e puo' essere rieletto. 
   3. Il direttore puo' designare un vice  direttore,  scelto  tra  i
professori di ruolo e i ricercatori confermati.  Il  vice  direttore,
nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore  in  tutte  le
sue funzioni in caso di impedimento o assenza.