Art. 26. 1. Il Direttore generale coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi. 2. Attua le decisioni del Consiglio superiore e gli indirizzi della Banca e sovrintende alla gestione e all'organizzazione dell'Istituto; in tale ambito emana la normativa interna, dispone, sentito il Direttorio, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale quando cio' non sia di competenza del Governatore, e ha la competenza generale per gli atti di ordinaria amministrazione. 3. Nell'ambito delle sue attribuzioni ha la rappresentanza della Banca; puo' delegare al personale della Banca la conclusione di contratti e il compimento di singoli atti o categorie di atti.