(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
    1. Il Direttore generale coadiuva il  Governatore  nell'esercizio
delle sue attribuzioni  e  lo  sostituisce  nel  caso  di  assenza  o
d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma  fa  piena  prova
nei confronti dei terzi. 
    2. Attua le decisioni del Consiglio  superiore  e  gli  indirizzi
della  Banca  e  sovrintende  alla  gestione   e   all'organizzazione
dell'Istituto; in tale ambito emana la  normativa  interna,  dispone,
sentito  il   Direttorio,   le   promozioni,   le   assegnazioni,   i
trasferimenti e gli incarichi del personale quando cio'  non  sia  di
competenza del Governatore, e ha la competenza generale per gli  atti
di ordinaria amministrazione. 
    3. Nell'ambito delle sue attribuzioni ha la rappresentanza  della
Banca; puo' delegare al  personale  della  Banca  la  conclusione  di
contratti e il compimento di singoli atti o categorie di atti.