(Convenzione-art. VI)
                             Articolo VI 
  1. Le Regole e le disposizioni  della  parte  A  del  Codice  hanno
efficacia obbligatoria. Le disposizioni della parte B del Codice  non
sono obbligatorie. 
  2. Ogni Stato Membro  si  impegna  a  rispettare  i  diritti  ed  i
principi enunciati nelle Regole e ad applicare ciascuna di esse  come
indicato nelle disposizioni corrispondenti alla parte A  del  Codice.
Inoltre, deve adeguatamente assolvere i suoi obblighi come prescritto
nella parte B del Codice. 
  3. Uno Stato Membro che non e' grado di  attuare  i  diritti  ed  i
principi nel modo indicato nella parte  A  del  Codice,  puo',  salvo
disposizione contraria espressa dalla presente Convenzione, applicare
le prescrizioni per mezzo di disposizioni legislative, regolamenti  o
altro, che siano sostanzialmente equivalenti alle disposizioni  della
parte A. 
  4. Ai soli fini delle disposizioni del  paragrafo  3  del  presente
articolo, una legge, un regolamento, un contratto collettivo  o  ogni
altra misura applicativa sono considerati sostanzialmente equivalenti
nel contesto della presente Convenzione, se lo Stato Membro  verifica
che: 
  a) favorisce la piena realizzazione dell'obiettivo generale e dello
scopo della disposizione o delle disposizioni relative alla  parte  A
del Codice; b) da' attuazione alla disposizione o  alle  disposizioni
relative alla parte A del Codice.