(allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  12
  settembre 2014, n. 132 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Tale
facolta' e' consentita altresi' nelle cause vertenti su  diritti  che
abbiano  nel  contratto  collettivo  di  lavoro  la   propria   fonte
esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto  e  disciplinato
la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a
50.000 euro in materia di responsabilita' extracontrattuale o  aventi
ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte
del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla
richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola
parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica
amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla
richiesta»; 
    al comma 2: 
    al primo periodo, dopo le parole: «del collegio  arbitrale»  sono
aggiunte le seguenti: «per le controversie  di  valore  superiore  ad
euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro
per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000»; 
    al secondo periodo, le parole da:  «tra  gli  avvocati  iscritti»
fino a: «condanne  disciplinari  definitive»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni  nell'albo
dell'ordine circondariale che non hanno subito  negli  ultimi  cinque
anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. La  funzione  di  consigliere  dell'ordine  e  l'incarico
arbitrale di  cui  al  presente  articolo  sono  incompatibili.  Tale
incompatibilita' si estende anche per i consiglieri uscenti  per  una
intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato»; 
    al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' in
facolta' degli arbitri, previo accordo tra le parti,  richiedere  che
il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta
giorni»; 
    al comma 5, dopo  le  parole:  «Ministro  della  giustizia»  sono
inserite le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto,»; 
    dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi'  stabiliti
i  criteri  per  l'assegnazione  degli  arbitrati  tra  i  quali,  in
particolare,  le  competenze  professionali  dell'arbitro,  anche  in
relazione alle ragioni del contendere e alla  materia  oggetto  della
controversia, nonche' il principio della rotazione  nell'assegnazione
degli  incarichi,  prevedendo  altresi'   sistemi   di   designazione
automatica». 
    All'articolo 2: 
    al comma 1,  le  parole:  «un  avvocato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «uno o piu' avvocati»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  di  affidare  la  convenzione  di  negoziazione  alla   propria
avvocatura, ove presente»; 
    al comma 2: 
    alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e
non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni  su
accordo tra le parti»; 
    alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «o
vertere in materia di lavoro»; 
    al comma 5,  le  parole:  «un  avvocato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «uno o piu' avvocati»; 
    nella rubrica, le parole: «un  avvocato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «uno o piu' avvocati». 
    All'articolo 3, comma  5,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie  soggette  ad
altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai medesimi». 
    All'articolo 5: 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. L'accordo di cui al comma  1  deve  essere  integralmente
trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo  480,  secondo  comma,
del codice di procedura civile»; 
    al comma 3, le parole: «previsti dall'articolo  2643  del  codice
civile» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti a trascrizione»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"L'accordo di cui al periodo  precedente  deve  essere  integralmente
trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo  480,  secondo  comma,
del codice di procedura civile"». 
    All'articolo 6: 
    al comma 1, le parole: «da un  avvocato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da  almeno  un  avvocato  per  parte»  e  le  parole:  «10
dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º dicembre»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o
portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  della
legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   ovvero   economicamente   non
autosufficienti, l'accordo raggiunto  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore  della  Repubblica
presso  il  tribunale  competente  il  quale,  quando   non   ravvisa
irregolarita',  comunica  agli  avvocati   il   nullaosta   per   gli
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza  di  figli  minori,  di
figli maggiorenni incapaci  o  portatori  di  handicap  grave  ovvero
economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito  di
convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro  il
termine di dieci giorni al procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde
all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene  che  l'accordo
non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica
lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del  tribunale,  che
fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle  parti
e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma
3»; 
    al comma 3, dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Nell'accordo  si  da'  atto  che  gli  avvocati  hanno  tentato   di
conciliare le parti  e  le  hanno  informate  della  possibilita'  di
esperire la mediazione familiare e che gli avvocati  hanno  informato
le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi  adeguati
con ciascuno dei genitori»; 
    al comma 4, primo periodo,  le  parole:  «secondo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»  e  le  parole:  «da  euro
5.000 ad euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro  2.000
ad euro 10.000»; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g)  e'  inserita  la
seguente: 
    "g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o  piu'  avvocati  ovvero  autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e  di  scioglimento
del matrimonio"; 
    b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    "h-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al
fine  di  raggiungere  una  soluzione  consensuale   di   separazione
personale, di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  di
scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni  di
separazione o di divorzio"; 
    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d)  e'  inserita  la
seguente: 
    "d-bis) degli accordi  raggiunti  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o  piu'  avvocati  ovvero  autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di separazione personale, di  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio"»; 
    nella rubrica, le parole: «un  avvocato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «uno o piu' avvocati». 
    L'articolo 7 e' soppresso. 
    All'articolo 9, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. La violazione delle prescrizioni di  cui  al  comma  1  e
degli  obblighi  di  lealta'  e  riservatezza  di  cui  al  comma   2
costituisce per l'avvocato illecito disciplinare». 
    All'articolo  10,  comma  1,  le  parole:  «un   avvocato»   sono
sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati». 
    All'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette  alle  Camere,  con
cadenza annuale,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al presente capo, contenente, in  particolare,  i
dati trasmessi ai sensi  del  comma  2,  distinti  per  tipologia  di
controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie  iscritte
a  ruolo  nell'anno  di  riferimento,  a  loro  volta  distinti   per
tipologia». 
    Nella  rubrica  del  capo  II,  le  parole:  «un  avvocato»  sono
sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati». 
    All'articolo 12: 
    al comma 1, le parole: «innanzi all'ufficiale dello stato civile»
sono sostituite dalle seguenti: «innanzi al sindaco, quale  ufficiale
dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,», dopo le parole: «atto  di
matrimonio,» sono inserite le seguenti: «con l'assistenza facoltativa
di un avvocato,» e le parole: «10  dicembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1º dicembre»; 
    al comma 2, dopo la parola: «grave» sono  inserite  le  seguenti:
«ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
104,»; 
    al comma 3, dopo le  parole:  «delle  parti  personalmente»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  con  l'assistenza  facoltativa   di   un
avvocato,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nei  soli
casi di separazione personale, ovvero  di  cessazione  degli  effetti
civili del  matrimonio  o  di  scioglimento  del  matrimonio  secondo
condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando  riceve
le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte  a  se'
non  prima  di  trenta  giorni  dalla  ricezione  per   la   conferma
dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al  comma  5.  La
mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo»; 
    al comma  5,  lettera  c),  capoverso  d-ter),  le  parole:  «gli
accordi» sono sostituite dalle seguenti: «degli accordi». 
    All'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. All'articolo 92 del codice di procedura  civile,  il  secondo
comma e' sostituito dal seguente: 
    "Se vi e' soccombenza  reciproca  ovvero  nel  caso  di  assoluta
novita' della questione trattata  o  mutamento  della  giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti,  il  giudice  puo'  compensare  le
spese tra le parti, parzialmente o per intero"». 
    L'articolo 15 e' soppresso. 
    All'articolo 16, comma 1, le parole:  «dal  6  al  31  agosto  di
ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º al 31 agosto di
ciascun anno». 
    All'articolo 17, comma 1, primo capoverso, le parole: «da  quando
ha inizio  un  procedimento  di  cognizione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal momento in cui e' proposta domanda giudiziale». 
    All'articolo 18: 
    al comma 1: 
    alla lettera a), capoverso, le parole:  «dieci  giorni»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»  e  dopo
il secondo periodo e' inserito il seguente: «La conformita'  di  tali
copie e' attestata dall'avvocato  del  creditore  ai  soli  fini  del
presente articolo»; 
    alla lettera b), capoverso, dopo il secondo periodo  e'  inserito
il seguente: «La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato
del creditore ai soli  fini  del  presente  articolo»  e,  all'ultimo
periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite  dalle  seguenti:
«secondo periodo»; 
    alla lettera c), capoverso Art. 557: 
    al secondo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quindici giorni» e dopo il primo periodo  e'  inserito  il
seguente: «La conformita' di tali copie  e'  attestata  dall'avvocato
del creditore ai soli fini del presente articolo»; 
    al terzo comma, le parole: «dieci giorni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «quindici giorni»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  Alle  disposizioni  per  l'attuazione  del   codice   di
procedura civile, dopo l'articolo 164-bis,  introdotto  dall'articolo
19, comma 2,  lettera  b),  del  presente  decreto,  e'  inserito  il
seguente: 
    "Art.  164-ter.  -  (Inefficacia  del  pignoramento  per  mancato
deposito della nota di iscrizione a ruolo). -- Quando il pignoramento
e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di  iscrizione
a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla
scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e  all'eventuale
terzo, mediante atto  notificato.  In  ogni  caso  ogni  obbligo  del
debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a  ruolo  non
e' stata depositata nei termini di legge. 
    La cancellazione della trascrizione del  pignoramento  si  esegue
quando  e'  ordinata  giudizialmente  ovvero  quando   il   creditore
pignorante dichiara,  nelle  forme  richieste  dalla  legge,  che  il
pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito  della  nota
di iscrizione a ruolo nel termine stabilito"»; 
    al comma 3, le parole: «ai commi 1 e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis». 
    All'articolo 19: 
    al comma 1: 
    la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) all'articolo 26, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi
e' competente  il  giudice  del  luogo  in  cui  il  debitore  ha  la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede"»; 
    alla lettera d), capoverso Art. 492-bis, terzo comma, le  parole:
«dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»; 
    dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: 
    «d-bis) all'articolo 503 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "L'incanto puo' essere disposto solo quando  il  giudice  ritiene
probabile che la vendita con tale modalita' abbia luogo ad un  prezzo
superiore della meta' rispetto al  valore  del  bene,  determinato  a
norma dell'articolo 568"; 
    d-ter) dopo l'articolo 521 e' inserito il seguente: 
    "Art.  521-bis.  -  (Pignoramento  e  custodia  di   autoveicoli,
motoveicoli  e  rimorchi).  --  Il   pignoramento   di   autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e
successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente,
con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione
nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre
ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo  492.
Il pignoramento contiene altresi' l'intimazione  a  consegnare  entro
dieci giorni i  beni  pignorati,  nonche'  i  titoli  e  i  documenti
relativi alla proprieta' e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite
giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel
quale e' compreso il luogo in cui il debitore  ha  la  residenza,  il
domicilio, la dimora o la sede. 
    Col pignoramento il  debitore  e'  costituito  custode  dei  beni
pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti,
senza diritto a compenso. 
    Al momento della consegna l'istituto vendite  giudiziarie  assume
la custodia del bene pignorato e ne da'  immediata  comunicazione  al
creditore pignorante,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  ove
possibile. 
    Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi  di  polizia
che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al  ritiro
della carta di circolazione nonche', ove possibile, dei titoli e  dei
documenti relativi alla proprieta' e all'uso  dei  beni  pignorati  e
consegnano  il  bene  pignorato  all'istituto   vendite   giudiziarie
autorizzato ad operare nel territorio del circondario  nel  quale  e'
compreso il luogo in cui il bene pignorato  e'  stato  rinvenuto.  Si
applica il terzo comma. 
    Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l'atto  di  pignoramento  perche'  proceda
alla trascrizione nei pubblici registri. Entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione di cui al terzo comma,  il  creditore  deve  depositare
nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione  la  nota
di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo  esecutivo,  del
precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.  La
conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai
soli fini del presente articolo. 
    Il   cancelliere   forma   il   fascicolo   dell'esecuzione.   Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e
le copie dell'atto  di  pignoramento,  del  titolo  esecutivo  e  del
precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. 
    Si applicano in quanto compatibili le disposizioni  del  presente
capo"»; 
    la lettera h) e' soppressa; 
    dopo la lettera h) sono inserite le seguenti: 
    «h-bis) all'articolo 569, terzo  comma,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dai  seguenti:  "Il  giudice  con  la  medesima  ordinanza
stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata  la  cauzione  e
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza  per
la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di  cui
all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo
quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver
luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene,
determinato a norma dell'articolo 568"; 
    h-ter)  all'articolo  572,  terzo  comma,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Se l'offerta e' inferiore a tale valore  il
giudice non puo' far luogo alla vendita quando ritiene probabile  che
la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un  prezzo
superiore della meta' rispetto al valore del bene determinato a norma
dell'articolo 568"»; 
    al comma 2: 
    alla lettera a): 
    ai capoversi Art. 155-bis e  Art.  155-quater,  primo  comma,  le
parole:  «primo  comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «secondo
comma»; 
    dopo il capoverso Art. 155-quinquies e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  155-sexies.  -  (Ulteriori  casi  di  applicazione   delle
disposizioni per la ricerca con modalita'  telematiche  dei  beni  da
pignorare). -- Le disposizioni in materia di  ricerca  con  modalita'
telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione
del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo  e  del
passivo nell'ambito  di  procedure  concorsuali  di  procedimenti  in
materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione  di  patrimoni
altrui»; 
    alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: «al titolo  IV,
capo I»; 
    al comma 4: 
    alla lettera a), le parole: «il verbale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del verbale»; 
    alla lettera b), primo capoverso, alinea, dopo  le  parole:  «che
rientra tra le spese di esecuzione» sono inserite le seguenti: «ed e'
dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate  entro
quindici giorni dalla richiesta»; 
    il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
    «6. L'articolo 155-quinquies delle disposizioni per  l'attuazione
del codice di procedura civile, di cui al regio decreto  18  dicembre
1941, n. 1368, introdotto dal  comma  2,  lettera  a),  del  presente
articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5. 
    6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per
quelle  previste  al  comma  2,  lettera   a),   limitatamente   alle
disposizioni di cui all'articolo 155-sexies, e lettera b), e al comma
5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere  dal  trentesimo
giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
    «Art. 19-bis. -  (Crediti  delle  rappresentanze  diplomatiche  e
consolari straniere). -- 1. Non sono soggette ad esecuzione  forzata,
a  pena  di  nullita'  rilevabile  anche  d'ufficio,   le   somme   a
disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21,  comma  1,  lettera
a),  della  Convenzione   delle   Nazioni   Unite   sulle   immunita'
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New  York  il  2
dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su
conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della
rappresentanza,  del  posto  consolare  o  il   direttore,   comunque
denominato, dell'organizzazione internazionale in  Italia,  con  atto
preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale e all'impresa  autorizzata  all'esercizio
dell'attivita' bancaria presso cui le medesime somme sono depositate,
ha dichiarato che il conto contiene  esclusivamente  somme  destinate
all'espletamento delle funzioni  dei  soggetti  di  cui  al  presente
comma. 
    2. Effettuate le comunicazioni di cui  al  comma  1  non  possono
eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli  per  cui  le  somme
sono vincolate. 
    3.  Il  pignoramento  non   determina   a   carico   dell'impresa
depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui  al  comma
1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i  soggetti  di
cui al comma 1 mantengono la piena disponibilita' delle stesse». 
    All'articolo 20: 
    al comma 1, le parole: «dopo il comma 9»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dopo il comma 9-ter», la parola: «9-ter», ovunque ricorre,
e' sostituita dalla seguente: «9-quater», la  parola:  «9-quater»  e'
sostituita dalla seguente: «9-quinquies», la parola: «9-quinquies» e'
sostituita dalla seguente: «9-sexies»  e  la  parola:  «9-sexies»  e'
sostituita dalla seguente: «9-septies»; 
    al comma 5, le parole:  «9-sexies  del  D.L.  n.  179/2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «9-septies, del decreto-legge n.  179  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012». 
    Nel capo VI, dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 21-bis. - (Istituzione dell'ufficio del giudice di pace  di
Ostia e ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra). --  1.
Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1
del presente decreto; 
    b) la tabella B e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2
del presente decreto. 
    2. Alla  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  la  tabella  A  e'
sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto. 
    3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono  determinate  le  piante  organiche  del  personale  di
magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e  di
Barra e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle  piante
organiche degli altri uffici del giudice di pace. 
    4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto,  la  procedura  di  trasferimento  dei  magistrati
onorari destinati agli uffici del giudice  di  pace  di  Ostia  e  di
Barra. 
    5. Con decreto del Ministro della giustizia,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  determinate   le   piante
organiche del personale amministrativo degli uffici  del  giudice  di
pace di Ostia e di Barra e  sono  altresi'  apportate  le  necessarie
variazioni alle piante organiche degli altri uffici  del  giudice  di
pace. 
    6. Alla  copertura  dell'organico  del  personale  amministrativo
degli uffici del giudice di pace di Ostia  e  di  Barra  si  provvede
mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro  i  quali,
alla  data  di  acquisto  di  efficacia  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo  7  settembre  2012,  n.  156,
prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia  e
di Barra, e' attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento
previsto dal presente comma. 
    7. Con decreto del Ministro della giustizia e' fissata la data di
inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia  e
di Barra. 
    8. Gli uffici del giudice di  pace  di  Ostia  e  di  Barra  sono
competenti  per   i   procedimenti   civili   e   penali   introdotti
successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si
considerano introdotti dal momento in cui  la  notizia  di  reato  e'
acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 
    9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace
di Ostia e di Barra  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  317.000  a
decorrere dall'anno 2015». 
    L'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 22. - (Disposizioni finanziarie). -- 1. Alle minori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui agli  articoli  3,  6  e  12  del
presente decreto, valutate in euro  4.364.500  annui,  e  agli  oneri
derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del
presente decreto, pari a euro  550.000  per  l'anno  2014  e  a  euro
417.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede: 
    a) quanto ad euro 550.000 per l'anno 2014, ad  euro  481.500  per
l'anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere  dall'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto ad euro 381.500 a decorrere  dall'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione  della  proiezione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
    c) quanto a 4,3 milioni di euro  annui  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate di cui all'articolo 19 del presente decreto. 
    2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
semestrale  delle  minori  entrate  derivanti   dall'attuazione   del
presente decreto e riferisce in merito al  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui  al  comma  1
del presente articolo, con decreto del Ministro della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  si  provvede
all'aumento  degli  importi   del   contributo   unificato   di   cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del presente
decreto, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  delle
minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio. 
    3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere, con apposita relazione,  in  merito  alle  cause
degli scostamenti e all'adozione  delle  misure  di  cui  al  secondo
periodo del comma 2. 
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    Sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico