Art. 22. Collegio dei revisori dei conti 1. Il controllo della gestione contabile e amministrativa viene eseguito da un collegio di revisori dei conti, nominato dal consiglio dell'Universita', ed i/le cui componenti sono iscritti/e nell'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Uno dei membri effettivi del collegio viene designato dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il/la presidente del collegio e' nominato/a dal consiglio dell'Universita'. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato.